Agriturismo Rifugio pra d mill di Bagnolo Piemonte. Il pił importante degli agriturismo in piemonte
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Agriturismo Madonna della neve di Bagnolo Piemonte
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La moda dell'agriturismo ha ormai raggiunto la fase di maturazione, il boom di aperture negli ultimi anni ha fatto sì che le regole diventasserò un po più severe, per proteggere le categorie dei ristoranti e degli alberghi. Innanzi tutto, per aprire un agriturismo occorre essere un imprenditore agricolo a titolo principale "IAP". Per diventarlo occorre avere i numeri, ossia occorre poter dimostrare di impiegare nel lavoro agricolo almeno 108 giornate lavorative. Per il calcolo delle giornate lavorative ci sono dei parametri, eccoli: Tabella A per diventare coltivatori A questo punto occorre sostenere presso la camera di commercio della provincia, sezione agricoltura l'esame di abilità professionale. Ottenuto l'esito occorre aspettare che l'INPS registri il nuovo coltivatore per l'invio dei moduli di previdenza. Solo allora si può presentare la comunicazione di apertura di attività agrituristica. L'ASL di competenza dovrà fare un sopralluogo e verificare che tutto sia in regola. Di seguito vi trascrivo le leggi che regolano l'attività agrituristica. Legge regionale 23 marzo 1995, n. 38. (B.U. 24 marzo 1995, suppl. al n. 12)
Titolo I. Generalita' 1. La Regione Piemonte, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, promuove e disciplina l'agriturismo al fine di favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo, agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e l'incremento dei redditi aziendali, valorizzare le strutture economiche e produttive della campagna tutelando i caratteri dell'ambiente in genere ed in particolare di quello rurale e le sue risorse, valorizzare i prodotti tipici e quelli provenienti da coltivazioni biologiche, promuovere e tutelare le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, favorire i rapporti tra citta' e campagna, incrementare le potenzialita' dell'offerta turistica piemontese. Art. 2. 1. Per attivita' agrituristiche si intendono le attivita' di ricezione e ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all'articolo 230 bis del Codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarieta' rispetto alle attivita' di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali. Art. 3. 1. Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali nei quali viene data ospitalita' ai turisti dagli imprenditori agricoli. Art. 4. 1. Le camere e le unita' abitative degli alloggi agrituristici devono possedere i requisiti tecnici ed igienico sanitari previsti dalla legge regionale 14 luglio 1988, n. 34. Art. 5. 1. Possono essere utilizzati per le attivita' agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo, nonche' gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non piu' necessari alla conduzione dello stesso. Art. 6. 1. L'esercizio delle attivita' agrituristiche di cui all'articolo 2 della presente legge e' soggetto ad autorizzazione comunale. Art. 7. 1. E' delegato al Comune l'accertamento dei requisiti e la tenuta dell'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio di attivita' agrituristiche. Art. 8. 1. All'esercizio delle attivita' agrituristiche si applicano le norme comuni previste dal Titolo VII della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31, "Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere" e successive modificazioni. Art. 9. 1. E' abrogata la legge regionale 17 agosto 1989, n. 50, relativa a "Disciplina e sviluppo dell'agriturismo". Art. 10. 1. La Regione interviene con azioni di sostegno dello sviluppo e di promozione dell'offerta agrituristica in base ai programmi previsti dal Regolamento CEE n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993 e dalla legge regionale 22 maggio 1987, n. 29.
LEGGE 20 febbraio 2006, n.96Disciplina dell'agriturismo.La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno Art. 1.
Art. 2. 1. Per attivita' agrituristiche si intendono le attivita' di
ricezione e ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di societa' di
capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso
l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con
le attivita' di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di
allevamento di animali. Note all'art. 2: Art. 3. Art. 4. a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare
comunque una quota significativa di prodotto proprio. Particolari
deroghe possono essere previste nel caso di somministrazione di pasti
e bevande solo alle persone alloggiate; Art. 5. Note all'art. 5: 1. Le industrie
alimentari devono adeguarsi alle disposizioni del presente
decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in
vigore, fatta eccezione per quelle che vendono o
somministrano prodotti alimentari su aree pubbliche, le 2. Nella applicazione delle disposizioni di cui ai capitoli I e II dell'allegato, alle lavorazioni alimentari svolte per la vendita diretta ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e per la somministrazione sul posto ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonche' per la produzione, la preparazione e il confezionamento in laboratori annessi agli esercizi di somministrazione e vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere somministrate e vendute nei predetti esercizi, l'autorita' sanitaria competente per territorio tiene conto delle effettive necessita' connesse alla specifica attivita'.». Art. 6. Note all'art. 6: Art. 7. Nota all'art. 7: Art. 8. Art. 9. Art. 10. Note all'art. 10: Art. 11. Art. 12. Nota all'art. 12: Art. 13. Art. 14. Nota all'art. 14: Art. 15. Art. 16. Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006 CIAMPI Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
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